FISCO: AGENZIA ENTRATE, NUOVI CRITERI CALCOLO IRAP

(AGI) – Roma, 26 mag. – Per determinare la base imponibile Irap, la societa’ deve tener conto, oltre che delle plus e minusvalenze relative ai beni patrimoniali, anche delle eventuali plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali. Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda, rientrando questa nell’ambito di operazioni che generano sempre componenti straordinarie che non rilevano, quindi, alla determinazione dell’imponibile Irap. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 27/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria in riferimento ai nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini Irap per le societa’ di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari. Per le societa’ commerciali, inoltre, la circolare precisa che le plus/minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi come, ad esempio, le svalutazioni delle immobilizzazioni, non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dell’Imposta regionale sulle attivita’ produttive. Tale irrilevanza vale anche per le banche e, se le rettifiche riguardano voci del conto tecnico, per le assicurazioni. Non assumendo natura retributiva, rientrano, infine, tra i costi deducibili ai fini Irap, spiega la circolare, le spese funzionali sostenute, ad esempio, per l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti. Si tratta, infatti, come spiega la circolare, di somme utilizzate per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. (AGI)

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